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LEGGE 23 OTTOBRE 2003, N. 286 – NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO.

 

Art. 1 – Istituzione dei Comitati degli italiani all’estero
In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3 000 cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all’estero (COMITES), di seguito denominato « Comitato ».
Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.

Art. 5 – Eleggibilità e composizione del Comitato
Il Comitato è composto da 12 membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da 18 membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani (Parigi).
Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.
La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista.

Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.
Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento.

Non sono eleggibili

  • i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati.
  • gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.
    Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull’albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

Il capo dell’ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresi’, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

Art. 6 – Comitato dei presidenti
É istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun COMITES, ovvero un suo rappresentante membro del COMITES medesimo.

Art. 7 – Membri stranieri di origine italiana
Possono far parte del COMITES, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana (per la Circoscrizione consolare di Marsiglia, 4 membri cooptati).
Le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità consolare, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all’articolo 11, comma 1.

Art. 8 – Durata in carica e decadenza dei componenti
I componenti restano in carica 5 anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi. 

Art. 12 – Commissioni di lavoro
Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

Art. 13 – Elettorato attivo
Hanno diritto di voto per l’elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione.

Art. 14 – Sistema elettorale

  • I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
  • La modalità del voto é per corrispondenza.
  • L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.

Art. 15 – Indizioni delle elezioni e liste elettorali
Le elezioni sono indette dal capo dell’ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l’indizione è effettuata entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di scioglimento.

L’indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all’albo consolare, circolari informative e l’uso di ogni altro mezzo di informazione.

Comitato degli Italiani all'Estero della Circoscrizione Consolare di Metz

COM.IT.ES Metz - 1 rue Antoine Louis 57000 METZ

Tél. 03 87 52 66 89 - contact@comites-metz.fr - www.comites-metz.fr